Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tonni (del genere thunnus), tonnetti striati [euthynnus (katsuwonus) pelamis], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : tonnetti striati : destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce|1604 da Niger in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tonni (del genere thunnus), tonnetti striati [euthynnus (katsuwonus) pelamis], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : tonnetti striati : destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce|1604' è: 0302331000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Tonni (del genere thunnus), tonnetti striati [euthynnus (katsuwonus) pelamis], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : tonnetti striati : destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce|1604, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Niger (NE).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tonni (del genere thunnus), tonnetti striati [euthynnus (katsuwonus) pelamis], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : tonnetti striati : destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce|1604.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Greenland (GL), Iceland (IS), Andorra (AD), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Faroe Islands (FO), San Marino (SM), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 058 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E5 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 20.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E6 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: Cambodia (Kampuchea) (KH), Comoros (excluding Mayotte) (KM), St Vincent and the Grenadines (VC)
Y1 | Altre condizioni C 673 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 927 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
0.00 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.
CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.