Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altri : "hampes", interi : destinati alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli delle sottovoci nc ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61 (prodotti b) : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : altri da Niue (Isola) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altri : "hampes", interi : destinati alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli delle sottovoci nc ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61 (prodotti b) : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : altri' è: 0206299138. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altri : "hampes", interi : destinati alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli delle sottovoci nc ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61 (prodotti b) : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Niue (Isola) (NU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, congelate : altre : altre : pezzi detti "onglets" e "hampes" : altri : "hampes", interi : destinati alla trasformazione : destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli delle sottovoci nc ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61 (prodotti b) : destinati alla fabbricazione di prodotti delle sottovoci 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contengono carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenenti in peso almeno 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno 85% da carne e gelatina; detti prodotti devono subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa (prodotto a) : altri.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), San Marino (SM), Andorra (AD), Iceland (IS), Switzerland (CH), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 21/09/2017
Base Legale: R0431/08
20.00 %
Dal 21/09/2017
Base Legale: R0412/08
20.00 % + 2,138.400 EUR TNE
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
12.80 % + 304.100 EUR DTN
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD156 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 431/2008 (GU L 130).
CD165 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 412/2008 (GU L 125) e successive modifiche.
CD156 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 431/2008 (GU L 130).
CD165 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 412/2008 (GU L 125) e successive modifiche.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.