Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Passerelle per l'imbarco di passeggeri : del tipo utilizzato negli aeroporti da Nuova Zelanda in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Passerelle per l'imbarco di passeggeri : del tipo utilizzato negli aeroporti' è: 8479710000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Passerelle per l'imbarco di passeggeri : del tipo utilizzato negli aeroporti, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Nuova Zelanda (NZ).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Passerelle per l'imbarco di passeggeri : del tipo utilizzato negli aeroporti.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0517/14
Y1 | Altre condizioni Y 926 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 926 - Merci non interessate dal divieto di importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
1.70 %
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
CD582 - Le restrizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas e le esenzioni relative alle suddette restrizioni sono stabilite all'Art. n.1 del Regolamento (UE) n. 517/2014.
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.