Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei da Paesi e territori non determinati in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei' è: 8418999010. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Paesi e territori non determinati (QU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
2.20 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0517/14
Y1 | Altre condizioni Y 053 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 054 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 053 - Prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014
Y 054 - Prodotti etichettati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Dal 01/01/2007
Base Legale: R3050/95
0.00 %
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
EU002 - Per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di veicoli aerei del peso a vuoto di più di 2|000|kg e di simulatori di volo ad uso civile.
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.