Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento ce n. 113/2010 della commissione del 9.02.2010) : rientranti nel capitolo 84 da Provviste e dotazioni di bordo in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento ce n. 113/2010 della commissione del 9.02.2010) : rientranti nel capitolo 84' è: 9880840000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento ce n. 113/2010 della commissione del 9.02.2010) : rientranti nel capitolo 84, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Provviste e dotazioni di bordo (QQ).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento ce n. 113/2010 della commissione del 9.02.2010) : rientranti nel capitolo 84.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento L 100 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 902 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
L 100 - Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Y 902 - Merci diverse da quelle descritte nelle note OZ collegate alla misura
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0517/14
Y1 | Altre condizioni Y 053 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 054 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 053 - Prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014
Y 054 - Prodotti etichettati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
CD591 - Se i prodotti dichiarati sono descritti nelle note "OZ" inerenti alla misura è necessaria un'autorizzazione all'importazione in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L 286 del 31.10.2009)
OZ007 - Prodotti che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono
CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.