Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei da Provviste e dotazioni di bordo in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei' è: 8418999010. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Provviste e dotazioni di bordo (QQ).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria, destinati a taluni tipi di veicoli aerei.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
Dazio applicabile
2.20 %
Controllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra (CD587)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0517/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
Y 053
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 054
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
Y 053 - Prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014
Y 054 - Prodotti etichettati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Sospensione autonoma a motivo dell' uso finale (EU001),(EU002)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R3050/95
Dazio applicabile
0.00 %
Proibizione all'importazione
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Divieto d'importazione e/o d'esportazione
Restrizione all'immissione in libera pratica
Dal 01/01/2010
Base Legale: R1005/09
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

EU002 - Per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di veicoli aerei del peso a vuoto di più di 2|000|kg e di simulatori di volo ad uso civile.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.