Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Caseine : destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali da Repubblica Democratica del Congo in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Caseine : destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali' è: 3501101000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Caseine : destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Repubblica Democratica del Congo (CD).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Caseine : destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Andorra (AD), Norway (NO), Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), San Marino (SM), Faroe Islands (FO)
Y1 | Altre condizioni N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 18/08/2016
Base Legale: R1013/06
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 672 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 669 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 923 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 20.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
E5 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
I6 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 672 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I7 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 670 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I8 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 923 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I9 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 20.000/KGM |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
I10 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
0.00 %
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.
CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.
CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].