Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore : altre da Repubblica Democratica del Congo in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore : altre' è: 8452101900. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore : altre, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Repubblica Democratica del Congo (CD).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16|kg senza motore o 17|kg col motore : altre.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
U1 | Rapporto tra "valore dichiarato/unità supplementare" deve essere superiore all'importo indicato nella condizione 65.000EUR/NAR |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
U2 | Rapporto tra "valore dichiarato/unità supplementare" deve essere superiore all'importo indicato nella condizione 0.000EUR/NAR |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
Dal 01/01/2005
Base Legale: R2261/98
9.70 %
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 17.001/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.