Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti : altri da Saint Pierre e Miquelon in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti : altri' è: 0505900000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti : altri, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Saint Pierre e Miquelon (PM).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti : altri.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD624)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Andorra (AD), Switzerland (CH), San Marino (SM), Liechtenstein (LI), Norway (NO), Iceland (IS)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 930
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo all'importazione – Rifiuti (CD572),(CD573),(CD574),(CD577)
Dal 18/08/2016
Base Legale: R1013/06
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
E1 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E2 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 669
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E3 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E5 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
I6 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I7 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 670
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I8 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I9 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I10 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
Controllo all'importazione – CITES (CD370)
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 400
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 900
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2005
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
0.00 %

- PTOM (Paesi e territori d'oltremare) (LOMB)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: D0755/13
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.

CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.

CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.

CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.