Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Fagioli (vigna spp., phaseolus spp.) : fagioli comuni (phaseolus vulgaris) : destinati alla semina da Saint Vincent e Grenadine in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Fagioli (vigna spp., phaseolus spp.) : fagioli comuni (phaseolus vulgaris) : destinati alla semina' è: 0713331000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Fagioli (vigna spp., phaseolus spp.) : fagioli comuni (phaseolus vulgaris) : destinati alla semina, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Saint Vincent e Grenadine (VC).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Fagioli (vigna spp., phaseolus spp.) : fagioli comuni (phaseolus vulgaris) : destinati alla semina.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Norway (NO), Switzerland (CH)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Controllo all'importazione (CD980)
Dal 11/07/2014
Base Legale: R0704/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 048
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 933
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 048 - Certificato per l'importazione di germogli o semi destinati alla produzione di germogli di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 704/2014
Y 933 - Merci non comprese nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2013
Dazio paesi terzi
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
Dazio applicabile
0.00 %

- CARIFORUM (CARI)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2011
Base Legale: D0805/08
Zone Escluse: Haiti (HT)
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.

CD980 - A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2013, "Le spedizioni di semi destinati alla produzione di germogli e le spedizioni di germogli sono accompagnate, in caso di importazione nell’Unione europea, da un certificato secondo quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2013"