Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica : di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5|!x!|10$-$6|per kelvin ad una temperatura compresa tra 0|°c e 300|°c da Saint Vincent e Grenadine in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica : di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5|!x!|10$-$6|per kelvin ad una temperatura compresa tra 0|°c e 300|°c' è: 7013420000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica : di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5|!x!|10$-$6|per kelvin ad una temperatura compresa tra 0|°c e 300|°c, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Saint Vincent e Grenadine (VC).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica : di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5|!x!|10$-$6|per kelvin ad una temperatura compresa tra 0|°c e 300|°c.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/07/2016
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 15/08/2009
Base Legale: R1523/07
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 922 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 922 - Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
Dal 01/01/2005
Base Legale: R2261/98
11.00 %
- CARIFORUM (CARI)
Dal 29/12/2008
Base Legale: D0805/08
Zone Escluse: Haiti (HT)
0.00 %
EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.
CD568 - Sono vietate la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. (Art .3 del Regolamento (CE) n. 1523/2007)