Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Scatole per l'imballaggio delle bevande da Saint Vincent e Grenadine in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Scatole per l'imballaggio delle bevande' è: 7310211900. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Scatole per l'imballaggio delle bevande, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Saint Vincent e Grenadine (VC).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Scatole per l'imballaggio delle bevande.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra (CD587)
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0517/14
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
Y 053
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 054
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
Y 053 - Prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014
Y 054 - Prodotti etichettati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2005
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
2.70 %
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %

- CARIFORUM (CARI)

Preferenze tariffarie
Dal 29/12/2008
Base Legale: D0805/08
Zone Escluse: Haiti (HT)
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD587 - I prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 sono importati con un’etichetta in conformità all’articolo 12.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.