Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2|litri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : altri : di uve fresche : con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13|% vol : aïn bessem-bouira, médéa, coteaux du zaccar, dahra, coteaux de mascara, monts du tessalah, coteaux de tlemcen da Saint Vincent e Grenadine in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2|litri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : altri : di uve fresche : con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13|% vol : aïn bessem-bouira, médéa, coteaux du zaccar, dahra, coteaux de mascara, monts du tessalah, coteaux de tlemcen' è: 2204219411. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2|litri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : altri : di uve fresche : con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13|% vol : aïn bessem-bouira, médéa, coteaux du zaccar, dahra, coteaux de mascara, monts du tessalah, coteaux de tlemcen, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Saint Vincent e Grenadine (VC).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2|litri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : altri : di uve fresche : con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13|% vol : aïn bessem-bouira, médéa, coteaux du zaccar, dahra, coteaux de mascara, monts du tessalah, coteaux de tlemcen.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2018
Base Legale: R0952/13
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 1.500/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.800/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
R3 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R0218/07
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2010
Base Legale: D0690/05
Zone Escluse: Algeria (DZ)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R0948/09
Zone Escluse: Algeria (DZ)
- CARIFORUM (CARI)
Dal 01/01/2010
Base Legale: D0805/08
Zone Escluse: Haiti (HT)
0.00 %
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
TM638 - Le dichiarazioni in base a questo codice sono ammesse solo se vengono rispettate le condizioni indicate di seguito; in caso contrario occorre usare un altro codice. I vini a denominazione di origine ottenuti da uve fresche e originari dell'Algeria devono essere accompagnati da un certificato che ne indichi l'origine o dal documento V I 1 o V I 2 annotato a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (decisione 2005/690/CE – articolo 4 del PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Algeria)