Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe da Samoa in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe' è: 4301800000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Samoa (WS).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe.
- Tutti i paesi terzi (ALLTC)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Andorra (AD), Norway (NO), San Marino (SM), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Y1 | Altre condizioni N 853 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 930 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/01/2012
Base Legale: R3254/91
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Y1 | Altre condizioni C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 900 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Dal 18/10/2015
Base Legale: R1850/15
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 679 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 680 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 683 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B4 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 032 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B5 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 679 - Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
C 680 - Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
C 683 - Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
Y 032 - Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
0.00 %
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
Dal 01/07/2013
Base Legale: R3254/91
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 056 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 400 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 056 - Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
- SPG (R 12/978) - Regime generale (SPGL)
Dal 01/01/2015
Base Legale: R0978/12
0.00 %
CD617 - Sono escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.
CD603 - I prodotti derivati dalla foca possono essere immessi sul mercato soltanto se sono accompagnati da un'attestazione o da una dichiarazione scritta di importazione e un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo ( Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione (OJ L 271)).
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.
CD618 - L’importazione è subordinata alla presentazione presso gli uffici doganali del posto di frontiera attraverso il quale la merce entra nell’Unione europea di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dei paesi di esportazione e riesportazione (allegato al regolamento (CE) n. 35/1997 della Commissione). I paesi terzi devono indicare alla Commissione le autorità competenti per il rilascio dei certificati. La Commissione, a sua volta, ne informa gli Stati membri e, a richiesta, gli eventuali terzi interessati.