Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Semi di senape da San Marino in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Semi di senape' è: 1207500000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Semi di senape, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): San Marino (SM).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Semi di senape.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Norway (NO), Iceland (IS), Switzerland (CH)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2005
Base Legale: R3115/94
0.00 %
Dal 11/07/2014
Base Legale: R0704/14
Y1 | Altre condizioni C 048 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 933 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 048 - Certificato per l'importazione di germogli o semi destinati alla produzione di germogli di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 704/2014
Y 933 - Merci non comprese nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2013
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD980 - A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2013, "Le spedizioni di semi destinati alla produzione di germogli e le spedizioni di germogli sono accompagnate, in caso di importazione nell’Unione europea, da un certificato secondo quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2013"