Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pesci di forma appiattita (limanda aspera, lepidopsetta bilineata, pleuronectes quadrituberculatus, limanda ferruginea, lepidopsetta polyxystra) : destinati alla trasformazione da Sao Tomé e Principe in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pesci di forma appiattita (limanda aspera, lepidopsetta bilineata, pleuronectes quadrituberculatus, limanda ferruginea, lepidopsetta polyxystra) : destinati alla trasformazione' è: 0304839021. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Pesci di forma appiattita (limanda aspera, lepidopsetta bilineata, pleuronectes quadrituberculatus, limanda ferruginea, lepidopsetta polyxystra) : destinati alla trasformazione, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Sao Tomé e Principe (ST).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pesci di forma appiattita (limanda aspera, lepidopsetta bilineata, pleuronectes quadrituberculatus, limanda ferruginea, lepidopsetta polyxystra) : destinati alla trasformazione.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD624),(CD686)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Greenland (GL), Iceland (IS), Andorra (AD), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Faroe Islands (FO), San Marino (SM), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 058
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E5 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E6 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 058 - Scorte personali di prodotti di origine animale aventi carattere non commerciale, in conformità all'articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
Dazio applicabile
15.00 %
Contingente non preferenziale a motivo dell' uso finale (EU001),(TM062)
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R1977/18
Dazio applicabile
0.00 %
Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (CD590)
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: St Vincent and the Grenadines (VC), Cambodia (Kampuchea) (KH), Comoros (excluding Mayotte) (KM)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 673
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 927
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD686 - Le scorte personali di prodotti di origine animale, introdotte nell'Unione, per il consumo umano personale e destinati all'alimentazione di animali da compagnia, come elencato nell'Articolo n.2 del REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 ai paragrafi 1) e 2), non sono soggette ai controlli veterinari.

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM062 - La riduzione o sospensione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni: — pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, — taglio, — reimballaggio di filetti congelati individualmente, — campionatura, cernita, — etichettatura, — condizionamento, — refrigerazione, — congelamento, — surgelamento, — ghiacciatura, — decongelamento, — separazione. Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni: — taglio a dadi, — taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99, — sfilettatura, — produzione di lati, — taglio di blocchi congelati, — frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati, per ottenere filetti individuali, — affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90, — divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10).

CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.