Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe da Senegal in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe' è: 4301600000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Senegal (SN).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci|4101, 4102|o 4103 : di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD617),(CD624)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Andorra (AD), Norway (NO), San Marino (SM), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
N 853
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 930
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
N 853 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti
Y 930 - Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 15/09/1994
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Controllo all'importazione – CITES (CD370)
Dal 04/02/2017
Base Legale: R0160/17
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
C 400
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 900
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 400 - E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
Y 900 - Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD617 - Sono escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

CD624 - L'importazione di prodotti di origine animale è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (GUCE L 21)

CD370 - Se il prodotto è indicato nell'elenco in allegato al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche è necessaria la presentazione di una licenza d'importazione.