Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno") : altro : a grani lunghi : con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 : altro da Sint Maarten (NL) in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno") : altro : a grani lunghi : con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 : altro' è: 1006209891. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno") : altro : a grani lunghi : con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 : altro, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Sint Maarten (NL) (SX).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno") : altro : a grani lunghi : con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 : altro.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Norway (NO), Liechtenstein (LI), Switzerland (CH)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/02/2016
Base Legale: D0884/11
Zone Escluse: China (CN)
Y1 | Altre condizioni C 678 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 063 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 063 - Merci non provenienti dalla Cina
Dal 28/12/2011
Base Legale: R1273/11
15.00 %
Dal 08/03/2019
Base Legale: R0371/19
Dal 06/11/2016
Base Legale: R1237/16
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto L 001 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 1,000.000/KGM |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Y 036 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
L 001 - Titolo d'importazione AGRIM
Y 036 - Le merci dichiarate sono esentate dalla presentazione della relativa licenza ai sensi dell'articolo n. 3 punto 1 (lettere a,b,d ed e) e punto 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (GU L 206)
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD680 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni di riso o di prodotti che contengono, sono costituiti o sono ottenuti da riso sono soggetti alla presentazione di un documento comune di entrata (DCE) o di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) debitamente compilato dalle Autorità competenti una volta che tutti i controlli ufficiali siano stati eseguiti. Esenzioni si applicano a quelle spedizioni che sono destinate a privati per uso e consumo personale.
CD146 - L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1273/2011 (GU L 325).
NM111 - Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, il dazio all'importazione può essere soggetto a una riduzione tariffaria in conformità delle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'Unione. Per quanto riguarda il riso semilavorato o lavorato delle sottovoci da 1006 30 21 a 1006 30 98, il dazio all'importazione può essere soggetto a una riduzione tariffaria in conformità delle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'Unione.
CD421 - L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione AGRIM conforme alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (GU L 206). Tuttavia, il certificato d'importazione non è richiesto per le quantità non superiori a quelle stabilite nella Parte prima dell'Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (GU L 206).