Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Castagne d'acqua cinesi (eleocharis dulcis o eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento da Somalia in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Castagne d'acqua cinesi (eleocharis dulcis o eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento' è: 2008999120. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Castagne d'acqua cinesi (eleocharis dulcis o eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Somalia (SO).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Castagne d'acqua cinesi (eleocharis dulcis o eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 % + 3.800 EUR DTN E
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/02/2017
Base Legale: R0175/15
Y1 | Altre condizioni C 678 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 940 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 940 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
8.30 % + 3.800 EUR DTN E
- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
0.00 %
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM851 - non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD688 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n. 2015/175