Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: -|di peso uguale o superiore a 160|g/m$2|ma non superiore a 300|g/m$2, -|anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio, |dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali da Sudafrica in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: -|di peso uguale o superiore a 160|g/m$2|ma non superiore a 300|g/m$2, -|anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio, |dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali' è: 5603149040. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: -|di peso uguale o superiore a 160|g/m$2|ma non superiore a 300|g/m$2, -|anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio, |dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Sudafrica (ZA).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: -|di peso uguale o superiore a 160|g/m$2|ma non superiore a 300|g/m$2, -|anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio, |dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
4.30 %
Dal 01/01/2014
Base Legale: R1387/13
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.301/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.160/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
R3 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
Dal 01/01/2018
Base Legale: R1387/13
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.