Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : altri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : vini bianchi : con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22|% vol da Sudafrica in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : altri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : vini bianchi : con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22|% vol' è: 2204299390. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : altri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : vini bianchi : con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22|% vol, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Sudafrica (ZA).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce|2009 : altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) : altri : altri : vini a denominazione d'origine protetta (dop) o vini a indicazione geografica protetta (igp) : vini bianchi : con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22|% vol.
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/02/2019
Base Legale: R0273/18
Zone Escluse: United States of America (US), Switzerland (CH)
E1 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto 100.000/LTR |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E2 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 014 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E3 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto C 015 |
Immissione in libera pratica autorizzata |
E4 | La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto | L'immissione in libera pratica non è autorizzata |
C 014 - Documento V I 1
C 015 - Estratto V I 2
Dal 01/01/2018
Base Legale: R0952/13
R1 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 1.500/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
R2 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.800/KGM |
Dichiarazione della sottovoce autorizzata |
R3 | Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione 0.000/KGM |
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto |
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Iceland (IS), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Norway (NO)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2010
Base Legale: R0948/09
CD519 - L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 2018/273
CD522 - Sono esentati dall'obbligo di presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri (articolo 21, del regolamento (UE) n. 2018/273, GU L 58).
CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.