Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Polvere, contenente, in peso: -|28|% o più, ma non più del 51|% di talco (cas|rn|14807-96-6) -|30,5|% o più, ma non più del 48|% di biossido di silicio (quarzo) (cas|rn|14808-60-7) -|17|% o più, ma non più del 26|% di ossido di alluminio (cas|rn|1344-28-1) da Sudan in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Polvere, contenente, in peso: -|28|% o più, ma non più del 51|% di talco (cas|rn|14807-96-6) -|30,5|% o più, ma non più del 48|% di biossido di silicio (quarzo) (cas|rn|14808-60-7) -|17|% o più, ma non più del 26|% di ossido di alluminio (cas|rn|1344-28-1)' è: 3824999670. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Polvere, contenente, in peso: -|28|% o più, ma non più del 51|% di talco (cas|rn|14807-96-6) -|30,5|% o più, ma non più del 48|% di biossido di silicio (quarzo) (cas|rn|14808-60-7) -|17|% o più, ma non più del 26|% di ossido di alluminio (cas|rn|1344-28-1), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Sudan (SD).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Polvere, contenente, in peso: -|28|% o più, ma non più del 51|% di talco (cas|rn|14807-96-6) -|30,5|% o più, ma non più del 48|% di biossido di silicio (quarzo) (cas|rn|14808-60-7) -|17|% o più, ma non più del 26|% di ossido di alluminio (cas|rn|1344-28-1).

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1821/16
Dazio applicabile
6.50 %
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (EU003),(TM510)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R2658/87
Dazio applicabile
0.00 %
Controllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca (CD603)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1850/15
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 679
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 680
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 683
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B4 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 032
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B5 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 679 - Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
C 680 - Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
C 683 - Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
Y 032 - Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
Controllo all'importazione – Rifiuti (CD572),(CD573),(CD574),(CD577)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R1013/06
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
E1 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E2 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 669
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E3 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E4 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
E5 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo
I6 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 672
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I7 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
C 670
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I8 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
Y 923
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I9 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
20.000/KGM
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
I10 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 669 - Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IA
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
C 672 - Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) - Articolo 18 e allegato VII
C 670 - Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190) - Articolo 4 e allegato IB
Y 923 - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)
Controllo all'importazione (CD989),(DU082)
Dal 03/04/2017
Base Legale: R0267/12
Zone Escluse: Iran, Islamic Republic of (IR)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
Y 949
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
C 067
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni
Y 069
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y4 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
Y 949 - Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012).
C 067 - Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
Y 069 - Merci non provenienti dall'Iran
Sospensione autonoma tariffaria
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 01/01/2014
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

EU003 - Conformemente alle disposizioni speciali di cui al titolo II, punto A. 3., delle disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata, la sospensione dei dazi doganali per prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

TM510 - 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi classificate con i codici NC 8901 10 10; 8901 20 10; 8901 30 10; 8901 90 10; 8902 00 10; 8903 91 10; 8903 92 10; 8904 00 10; 8904 00 91; 8905 10 10; 8905 90 10; 8906 10 00; 8906 90 10 ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, o 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

CD603 - I prodotti derivati dalla foca possono essere immessi sul mercato soltanto se sono accompagnati da un'attestazione o da una dichiarazione scritta di importazione e un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo ( Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione (OJ L 271)).

CD572 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 1) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

CD573 - I rifiuti menzionati nell'Articolo 3 (paragrafo 2) del Regolamento CE n. 1013/2006 sono soggetti agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento, se la quantità dei rifiuti spediti supera 20|kg.

CD574 - Se i rifiuti elencati nell'Allegato III (elenco verde) presentano certe caratteristiche di pericolo, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'Allegato IV (elenco ambra). Vedasi Articolo n.3 (paragrafo 3) del Regolamento CE n. 1013/2006.

CD577 - Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio (Articolo 3 (paragrafo 4) del Regolamento CE n.1013/2006) allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In luogo di tale procedura si applicano le regole per le informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti (Articolo 18 del Regolamento CE n.1013/2006). Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25|kg.

CD989 - Se le merci dichiarate sono descritte nella nota "DU" collegata alla misura, deve essere presentata una autorizzazione preventiva all’importazione per l'importazione, l'acquisto o il trasporto dall'Iran delle merci e delle tecnologie elencate nell'allegato I, siano esse o no originarie dell'Iran (R267/2012).

DU082 - Bene 1C233 che figura nell’elenco di prodotti a duplice uso.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.