Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Tessuto non-tessuto: - di peso uguale o superiore a 30g/m2, ma non superiore a 60g/m2, - contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, - anche stampato, nel quale: - su un lato, il 65% della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35% della superficie è composto da fibre unite, - e l’altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili da Svizzera in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Tessuto non-tessuto: - di peso uguale o superiore a 30g/m2, ma non superiore a 60g/m2, - contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, - anche stampato, nel quale: - su un lato, il 65% della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35% della superficie è composto da fibre unite, - e l’altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili' è: 5603129050. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Tessuto non-tessuto: - di peso uguale o superiore a 30g/m2, ma non superiore a 60g/m2, - contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, - anche stampato, nel quale: - su un lato, il 65% della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35% della superficie è composto da fibre unite, - e l’altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Svizzera (CH).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Tessuto non-tessuto: - di peso uguale o superiore a 30g/m2, ma non superiore a 60g/m2, - contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, - anche stampato, nel quale: - su un lato, il 65% della superficie totale presenta pompon del diametro di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35% della superficie è composto da fibre unite, - e l’altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili.

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
4.30 %
Sospensione autonoma a motivo dell' uso finale (EU001),(TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/07/2013
Base Legale: R1344/11
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.061/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.030/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
R3 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
Unità supplementare all'importazione
Dal 01/01/2018
Base Legale: D0199/17
Unità supplementari
Legenda misure:

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.