Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti : fluorescenti, a catodo caldo da Tunisia in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti : fluorescenti, a catodo caldo' è: 8539310000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti : fluorescenti, a catodo caldo, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Tunisia (TN).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti : fluorescenti, a catodo caldo.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo all’importazione di mercurio (CD799)
Dal 31/12/2018
Base Legale: R0852/17
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
Y1 Altre condizioni
Y 924
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y2 Altre condizioni
Y 969
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
Y3 Altre condizioni Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
Y 924 - Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
Y 969 - Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
2.70 %
Legenda misure:

CD799 - The export and import of the mercury-added products set out in Annex II to Regulation (EU) 2017/852 shall be prohibited according to Article 5 of Regulation (EU) 2017/852. The prohibition laid down in the first paragraph shall not apply to any of the following mercury-added products: (a) products that are essential for civil protection and military uses; (b) products for research, for calibration of instrumentation, or for use as a reference standard.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.