Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto : altri filati da Unione europea in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto : altri filati' è: 5510900000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto : altri filati, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto : altri filati.

- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)

Preferenze tariffarie (CD727)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
Dazio applicabile
0.00 %

- Accordo UE/Svizzera: merci reimportate (SWITZ)

Preferenze tariffarie (CD500)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2840/72
Dazio applicabile
0.00 %

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %
Contingente tariffario non preferenziale (CD605)
Dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Base Legale: R0032/00
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2004
Base Legale: R1789/03
Dazio applicabile
4.00 %

- Spazio Economico Europeo (EEA)

Preferenze tariffarie (CD303)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).

CD500 - L’ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di una prova dell'origine, che attesti l'origine comunitaria delle merci, nel contesto dell'accordo concluso tra la Unione Europea e la Confederazione svizzera.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.

CD605 - Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 32/2000, allegato II, nota a piè di pagina (1), il beneficio di questo contingente tariffario è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale beneficio riguarda le merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti dall'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile.

CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)