Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto da Unione europea in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto' è: 5004000000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto.
- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
0.00 %
- Accordo UE/Svizzera: merci reimportate (SWITZ)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2840/72
0.00 %
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Base Legale: R0032/00
0.00 %
Dal 01/01/1997
Base Legale: R1734/96
4.00 %
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
0.00 %
CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).
CD500 - L’ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di una prova dell'origine, che attesti l'origine comunitaria delle merci, nel contesto dell'accordo concluso tra la Unione Europea e la Confederazione svizzera.
CD605 - Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 32/2000, allegato II, nota a piè di pagina (1), il beneficio di questo contingente tariffario è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale beneficio riguarda le merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti dall'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)