Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore da Unione europea in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore' è: 3926909715. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore.
- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
0.00 %
- Accordo UE/Svizzera: merci reimportate (SWITZ)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2840/72
0.00 %
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
Dal 20/02/2019
Base Legale: R0125/19
Zone Escluse: Ceuta (XC), Melilla (XL)
Y1 | Altre condizioni C 064 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 904 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 064 - Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura (regolamento (UE) 2019/125)
Y 904 - Merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura
Dal 01/01/2007
Base Legale: R1549/06
6.50 %
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
0.00 %
CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).
CD500 - L’ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di una prova dell'origine, che attesti l'origine comunitaria delle merci, nel contesto dell'accordo concluso tra la Unione Europea e la Confederazione svizzera.
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.
CD990 - Se le merci dichiarate sono descritte nelle note "TR" collegate alla misura, non sono strumenti tecnici a uso medico e non saranno utilizzate esclusivamente per l’esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico,esportazione/l’importazione è vietata, regolamento (CE) n. 1236/2005 (GU L 200)
TR016 - Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita. Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.
TR017 - Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori 1. Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica. 2. Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.
TR018 - Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto
TR023 - Scudi con chiodi di metallo
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)