Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Motore a corrente continua: -|con una velocità del rotore pari ad almeno 3|500|giri/minuto ma non superiore a 5|000|giri/minuto una volta carico e a 6|500|giri/minuto a vuoto -|con una tensione di alimentazione di 100|v o più ma non superiore a 240|v destinato alla fabbricazione di friggitrici da Unione europea in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Motore a corrente continua: -|con una velocità del rotore pari ad almeno 3|500|giri/minuto ma non superiore a 5|000|giri/minuto una volta carico e a 6|500|giri/minuto a vuoto -|con una tensione di alimentazione di 100|v o più ma non superiore a 240|v destinato alla fabbricazione di friggitrici' è: 8501109960. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Motore a corrente continua: -|con una velocità del rotore pari ad almeno 3|500|giri/minuto ma non superiore a 5|000|giri/minuto una volta carico e a 6|500|giri/minuto a vuoto -|con una tensione di alimentazione di 100|v o più ma non superiore a 240|v destinato alla fabbricazione di friggitrici, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Motore a corrente continua: -|con una velocità del rotore pari ad almeno 3|500|giri/minuto ma non superiore a 5|000|giri/minuto una volta carico e a 6|500|giri/minuto a vuoto -|con una tensione di alimentazione di 100|v o più ma non superiore a 240|v destinato alla fabbricazione di friggitrici.
- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
0.00 %
- Accordo UE/Svizzera: merci reimportate (SWITZ)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2840/72
0.00 %
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
0.00 %
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
2.70 %
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
0.00 %
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
0.00 %
CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).
CD500 - L’ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di una prova dell'origine, che attesti l'origine comunitaria delle merci, nel contesto dell'accordo concluso tra la Unione Europea e la Confederazione svizzera.
CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)