Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pane con spezie (panpepato) : avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30|% e inferiore a 50|% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) da Unione europea in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pane con spezie (panpepato) : avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30|% e inferiore a 50|% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)' è: 1905203000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pane con spezie (panpepato) : avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30|% e inferiore a 50|% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pane con spezie (panpepato) : avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30|% e inferiore a 50|% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).
- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
0.00 %
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 12/02/2016 al 30/06/2020
Base Legale: D0088/14
Zone Escluse: Bangladesh (BD)
Y1 | Altre condizioni Y 800 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 066 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
Y 800 - Merci non provenienti dal Bangladesh
Y 066 - Prodotti che non contengono o non sono costituiti da foglie di betel (Piper betle)
Dal 01/02/2017
Base Legale: R0175/15
Y1 | Altre condizioni C 678 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 940 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 678 - Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 194))
Y 940 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175
Dal 01/07/2000
Base Legale: R2204/99
9.80 % + 24.600 EUR DTN
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 01/05/2018
Base Legale: D0138/04
Zone Escluse: Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
0.00 % + 23.070 EUR DTN
CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).
CD672 - L'importazione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») provenienti dal Bangladesh, è proibita.
CD688 - L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n. 2015/175
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)