Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) : altri : destinate alla trasformazione da Unione europea in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) : altri : destinate alla trasformazione' è: 0302519010. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) : altri : destinate alla trasformazione, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi bianchi (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) : altri : destinate alla trasformazione.
- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
0.00 %
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: Cambodia (Kampuchea) (KH), Comoros (excluding Mayotte) (KM), St Vincent and the Grenadines (VC)
Y1 | Altre condizioni C 673 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 927 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
12.00 %
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Base Legale: R1977/18
0.00 %
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0001/94
0.00 %
CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).
CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.
EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].
TM062 - La riduzione o sospensione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni: — pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, — taglio, — reimballaggio di filetti congelati individualmente, — campionatura, cernita, — etichettatura, — condizionamento, — refrigerazione, — congelamento, — surgelamento, — ghiacciatura, — decongelamento, — separazione. Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni: — taglio a dadi, — taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99, — sfilettatura, — produzione di lati, — taglio di blocchi congelati, — frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati, per ottenere filetti individuali, — affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90, — divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10).
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)