Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi carbonari (pollachius virens) da Unione europea in Italia.
Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi carbonari (pollachius virens)' è: 0302530000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.
Ricordati che, in qualità di importatore di Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi carbonari (pollachius virens), oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.
Dazi, controlli e documentazione:
Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).
Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Pesci delle famiglie bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae e muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302|91|a 0302|99 : merluzzi carbonari (pollachius virens).
- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
0.00 %
- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI)
B1 | Presentazione di un certificato/licenza/documento C 644 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B2 | Presentazione di un certificato/licenza/documento Y 929 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
B3 | Presentazione di un certificato/licenza/documento | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
7.50 %
Dal 31/05/2017
Base Legale: R1005/08
Zone Escluse: St Vincent and the Grenadines (VC), Comoros (excluding Mayotte) (KM), Cambodia (Kampuchea) (KH)
Y1 | Altre condizioni C 673 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y2 | Altre condizioni Y 927 |
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo |
Y3 | Altre condizioni | Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo |
C 673 - Certificato di cattura
Y 927 - Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
- Spazio Economico Europeo (EEA)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0001/94
0.00 %
CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).
CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.
CD590 - I prodotti della pesca sono importati nella Comunità solo se accompagnati da un certificato di cattura. L’esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è soggetta alla convalida del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Regolamento (CE) n. 1005/2008. Questa disposizione riguarda le catture marittime effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. I prodotti ottenuti da catture effettuate prima del 1° gennaio 2010 non necessitano della presentazione del certificato di cattura anche se importate nell'Unione dopo tale data.
CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)