Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette da Unione europea in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette' è: 8714999030. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

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Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Unione europea (EU).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette.

- Accordo UE/Canada: merci reimportate (EUCA)

Preferenze tariffarie (CD727)
Dal 21/09/2017
Base Legale: D0037/17
Dazio applicabile
0.00 %

- Accordo UE/Svizzera: merci reimportate (SWITZ)

Preferenze tariffarie (CD500)
Dal 01/01/2007
Base Legale: R2840/72
Dazio applicabile
0.00 %

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Dazio paesi terzi
Dal 01/01/1999
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
4.70 %
Unità supplementare all'importazione
Dal 01/01/2018
Base Legale: R1051/16
Unità supplementari
Sospensione autonoma a motivo dell' uso finale (EU001),(TM861)
Dal 01/01/2019
Base Legale: R2069/18
Dazio applicabile
0.00 %

- Spazio Economico Europeo (EEA)

Preferenze tariffarie (CD303)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD727 - L'ammissibilità al beneficio di questa preferenza è soggetta alla presentazione di una dichiarazione di origine attestante l'origine EU delle merci, nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA).

CD500 - L’ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alla presentazione di una prova dell'origine, che attesti l'origine comunitaria delle merci, nel contesto dell'accordo concluso tra la Unione Europea e la Confederazione svizzera.

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

TM861 - La sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del Regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013.

CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)