Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Giovenche e vacche delle razze di schwyz e di friburgo da Zambia in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Giovenche e vacche delle razze di schwyz e di friburgo' è: 0102294930. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Giovenche e vacche delle razze di schwyz e di friburgo, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Zambia (ZM).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Giovenche e vacche delle razze di schwyz e di friburgo.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Controllo veterinario (CD625)
Dal 01/06/2017
Base Legale: D0275/07
Zone Escluse: Norway (NO), San Marino (SM), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Andorra (AD)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 640
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 640 - Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) No 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Controllo all’importazione di prodotti biologici (CD808)
Dal 01/01/2017
Base Legale: R0834/07
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Switzerland (CH), Iceland (IS), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
B1 Presentazione di un certificato/licenza/documento
C 644
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B2 Presentazione di un certificato/licenza/documento
Y 929
Importazione/esportazione autorizzata dopo controllo
B3 Presentazione di un certificato/licenza/documento Importazione/esportazione non autorizzata dopo controllo

Legenda certificati:
C 644 - Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y 929 - Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti biologici)
Contingente non preferenziale a motivo dell' uso finale (CD065),(EU001)
Dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Base Legale: R0438/09
Dazio applicabile
4.00 %
Unità supplementare
Dal 01/01/2008
Base Legale: R2658/87
Unità supplementari
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2012
Base Legale: R1006/11
Dazio applicabile
10.20 % + 93.100 EUR DTN
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (CD651)
Dal 01/02/2013
Base Legale: R0927/12
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
R1 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
300.001/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto
R2 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
160.001/KGM
Dichiarazione della sottovoce autorizzata
R3 Rapporto tra "peso netto/unità supplementare" deve essere uguale o superiore all'importo indicato nella condizione
0.000/KGM
Dichiarazione da correggere – casella 33, 37, 38, 41 o 46 non corretto

- SPG (R 12/978) - Allegato IV (SPGA)

Preferenze tariffarie
Dal 06/11/2016
Base Legale: R0978/12
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD625 - L'importazione di animali vivi è soggetta alla presentazione di un certificato DVCE per gli animali rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (GUCE L 49)

CD808 - Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Se le merci non sono prodotti equivalenti, deve essere dichiarato il codice Y929. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dall'etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti di accompagnamento di tali prodotti.

CD065 - L'ammissione al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla presentazione dei certificati seguenti: - per i tori: di un certificato di ascendenza, - per le femmine: di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 438/2009 (GU L 128).

EU001 - L'esenzione o la riduzione dei dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. all'articolo 254 del Regolamento (ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1)].

CD651 - La dichiarazione con questo codice merci è consentita solo se i valori limite (peso netto/unità supplementare o valore/peso netto o valore/unità supplementare) sono rispettati. In caso contrario occorre rettificare i valori indicati nella casella 38, 41 o 46 o dichiarare un altro codice merci.